A tutte le Associazioni Federate FGI Emilia Romagna,
Carissimi Presidenti,
In attesa di comunicazioni a titolo definitivo dalla Federazione Ginnastica d’Italia, si espone qui di seguito, in via prudenziale, una interpretazione applicativa delle norme contenute nel DPCM del 24.10.2020 già in vigore, relativamente all’attività ginnica svolta nell’ambito federale FGI.
Le norme di interesse afferenti la nostra attività ginnica sono richiamate dal DPCM 24.10.2020 all’art. 1, lett. E, F, G e H).
Alla lett. E) è previsto che sono consentiti gli eventi e le competizioni sportive riconosciuti di interesse nazionale nei settori dilettantistici dalle rispettive Federazioni sportive nazionali. Da svolgersi in impianti utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza del pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali. Di conseguenza per il nostro sport le sessioni di allenamento degli atleti non professionisti degli sport individuali partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera sono consentite a porte chiuse nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali.
Dall’interpretazione della norma di cui sopra si evince pertanto che possono proseguire nell’attività di allenamento tutti i ginnasti/e in regola con la tessera federale da agonista da 8 anni in su, in preparazione di gare di interesse nazionale, tra cui va citata la competizione denominata “Festa della ginnastica” che si terrà a Rimini i primi di dicembre 2020. A tal scopo si precisa che sono da considerarsi ricomprese in tale norma anche le attività competitive sperimentali le cui competizioni si terranno alla precitata “Festa della ginnastica” tra cui per esempio il parkour che prevede una tessera da atleta agonista.
E’ consigliabile al fine di documentare il regolare svolgimento degli allenamenti procedere con la pre-iscrizione alle gare di interesse nazionale tra cui la precitata “Festa della ginnastica”.
Alla lett. F) è previsto che l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.
Tale norma è quindi applicabile a tutti i corsi di base e di formazione partecipati da ginnasti/e che non hanno in previsione competizioni di interesse nazionale come sopra indicato alla lett. E).
Alla lett. G) viene trattata la questione degli sport di contatto, il Decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 13.10.2020 afferma che la ginnastica non è da considerarsi “sport da contatto” se svolta in forma esclusivamente individuale.
Pertanto l’attività di natura ginnica svolta in forma di squadra, se non in preparazione a competizioni sportive di interesse nazionale di cui alla lett. E), non può essere svolta.
Alla lett. H) per quanto di interesse alle Associazioni che nelle competizioni sportive di cui alla lett. E) prevedono l’utilizzazione di un atleta straniero proveniente da Paesi per i quali l’ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell’ingresso in Italia devono aver effettuato un test molecolare non antecedente a 72 ore dall’arrivo in Italia e i soggetti interessati possono essere autorizzati all’ingresso in Italia se in possesso dell’esito che ne certifichi la negatività e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per eventuali controlli.
In caso di esito negativo del tampone i soggetti interessati sono autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva sul territorio italiano.
Fermo restando quanto sopra esposto rinnovo l’invito al massimo e rigoroso rispetto durante gli allenamenti delle disposizioni contenute nel protocollo FGI attualmente in vigore.
Con i migliori saluti,
Il Presidente CR Emilia Romagna
Avv. Corrado Maria Dones